estratto conto condominiale, visionarlo e averne una copia è un diritto

24 marzo 2014, 10:28 non solo l'amministratore deve far transitare tutte le somme ricevute da condòmini o da terzi, a qualunque titolo, nonché ogni somma pagata o erogata per conto del condominio su uno specifico conto corrente intestato al condominio; ma ciascun condòmino, tramite l'amministratore, può chiedere di visionare ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. a stabilirlo la riforma del condominio su la stampa, pier paolo bosso di confedilizia ha spiegato che l'abi, (associazione bancaria italiana) con un parere del proprio ufficio legale del 16/11/2013 si è occupata della questione e delle (possibili) ripercussioni sulla privacy. anche sulla base del vademecum del garante della privacy, pubblicato il 13/10/2013, e delle disposizioni di banca d'italia in materia di trasparenza, secondo cui il rendiconto coincide con l'estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente e indica tutte le movimentazioni - le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto - è giunta alla conclusione secondo cui non si ravvisa alcuna responsabilità della banca nell'adempiere alla prescrizione di cui all'art. 1129 del codice civile, fornendo (tramite l'amministratore) copia integrale dell'estratto conto sarà quindi obbligo dell'amministratore produrre l'estratto conto ai condòmini richiedenti, seppur senza divulgare informazioni sulle spese o sulle morosità dei singoli al di fuori dell'ambito condominiale: è quindi vietato esporre estratti conto, avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi, come l'ingresso del palazzo

estratto conto condominiale, visionarlo e averne una copia è un diritto

non solo l'amministratore deve far transitare tutte le somme ricevute da condòmini o da terzi, a qualunque titolo, nonché ogni somma pagata o erogata per conto del condominio su uno specifico conto corrente intestato al condominio; ma ciascun condòmino, tramite l'amministratore, può chiedere di visionare ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. a stabilirlo la riforma del condominio

su la stampa, pier paolo bosso di confedilizia ha spiegato che l'abi, (associazione bancaria italiana) con un parere del proprio ufficio legale del 16/11/2013 si è occupata della questione e delle (possibili) ripercussioni sulla privacy. anche sulla base del vademecum del garante della privacy, pubblicato il 13/10/2013, e delle disposizioni di banca d'italia in materia di trasparenza, secondo cui il rendiconto coincide con l'estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente e indica tutte le movimentazioni - le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto - è giunta alla conclusione secondo cui non si ravvisa alcuna responsabilità della banca nell'adempiere alla prescrizione di cui all'art. 1129 del codice civile, fornendo (tramite l'amministratore) copia integrale dell'estratto conto

sarà quindi obbligo dell'amministratore produrre l'estratto conto ai condòmini richiedenti, seppur senza divulgare informazioni sulle spese o sulle morosità dei singoli al di fuori dell'ambito condominiale: è quindi vietato esporre estratti conto, avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili a terzi, come l'ingresso del palazzo

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